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Ordinanza — n. 7503/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as mere complaints lack factual basis and repeat rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7503/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Giuseppe Catarisano's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Catarisano argued that the lower court ignored indicators of a unique criminal design and failed to properly address specific legal violations. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints without evidence and merely repeated arguments already dismissed by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.1 n. 1 c.p.p.: Appeals based solely on unsubstantiated factual complaints or repetitive arguments previously rejected are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints repetitive arguments criminal procedure procedural costs altri reati reiterazione di reati penali reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 81 c.p.
Art. 416-bis c.p.
Art. 582 c.p.
art. 582 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATARISANO GIUSEPPE nato a BORGIA il 04/10/1963 avverso l'ordinanza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Catarisano - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81, 416-bis e 582 cod. pen. e del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Torino nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia che l'associazione di tipo mafioso risulta contestata a partire dal 2010 e le lesioni, da unificare con essa, risalgono al 2014, di guisa che è difficile ipotizzare che esse fossero programmate, almeno nelle linee essenziali, fin dal momento del sorgere del sodalizio criminoso; e che, per giunta, il reato di cui all'art. 582 cod. pen. veniva commesso da Catarisano Giuseppe in forza di una circostanza contingente ed imprevedibile, dato che la vittima, Salvatore Pisano, poco prima gli aveva rubato il camion.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023.