Italian court dismisses appeal as mere factual complaints regarding crime unity and lack of mafia orbit evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rocco Zangrà inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Zangrà argued that the lower court failed to unify his criminal acts based on shared criminal intent and mafia organization, citing violations of procedural articles. The court rejected these claims as mere factual complaints, noting the appellate court already correctly addressed that the crimes occurred in different times and places without proven mafia orbit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, Art. 671 c.p.p.; Mere factual complaints regarding the unity of criminal acts and the absence of mafia orbit do not constitute valid grounds for appeal when the lower court has already adequately evaluated the heterogeneity of facts and the lack of proven organizational connection.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANGRA' ROCCO nato a RIZZICONI il 09/01/1972 avverso l'ordinanza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Rocco Zangrà - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 125 e 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere, in particolare con riguardo ai delitti associativi di cui alle condanne sub 4 e 6 del provvedimento di cumulo, già ritenuti in continuazione tra loro dal giudice della cognizione e alla tentata estorsione di cui al punto 5, commessa in periodo sovrapponibile a quello dei delitti associativi come unificati - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Torino nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia che: - l'eterogeneità delle norme violate, il consistente lasso temporale intercorso tra i fatti giudicati con le varie sentenze, la commissione in territori diversi costituiscono elementi decisivi per non ritenere l'unificazione; - l'affermazione secondo cui l'appartenenza di Zangrà ad un sodalizio `ndranghetista sarebbe elemento di unione delle varie condotte è apodittica, non essendo dimostrato che la commissione dei reati avvenisse nell'orbita della consorteria criminale; - dalla lettura delle sentenze di condanna per i reati di cui all'art. 453 cod. pen., sub 1 e 3 dell'ordinanza, già unificate in sede esecutiva, nulla emerge in ordine al coinvolgimento di sodali, a nulla rilevando che Zangrà sia stato sottoposto a numerosi fermi di polizia proprio nell'ambito delle indagini poste in essere per i suddetti reati, assolutamente estranei alle finalità proprie del sodalizio mafioso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio