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Ordinanza — n. 7501/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as mere complaints lack factual basis and repeat prior rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7501/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Mario Dino Sabatino's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's complaints regarding the violation of specific criminal code articles and lack of motivation were merely factual grievances without substantive merit. Furthermore, the court determined these arguments were already adequately examined and rejected by the lower tribunal, which correctly identified the defendant's actions as opportunistic rather than premeditated.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: Appeals based solely on factual complaints or arguments previously rejected by the lower court are inadmissible as they lack the requisite legal foundation and novelty.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints repeated arguments criminal procedure court costs and fine prova del dolo criminalità persistente permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATINO MARIO DINO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 16/01/1993 avverso l'ordinanza del 13/06/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Mario Dino Sabatino - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Foggia in composizione monocratica nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia che la evidente occasionalità delle condotte contro il patrimonio, che comprendono il possesso di un veicolo rubato, la contraffazione di una targa, il furto di legna e di un'automobile, nonché la eterogeneità degli obiettivi, suggeriscono non già una preordinata e originaria delibazione, quanto una evidente "abitualità" nel reato, avendo il Sabatino con esse dimostrato di cedere al crimine ogni qualvolta se ne presenti l'occasione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023.