Italian court dismisses appeal as generic, citing lack of specific argumentation on sentencing parameters.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Ndoci Tonin inadmissible due to the generic nature of his arguments. Tonin challenged the execution judge's decision regarding a six-month prison term and a €1,500 fine, claiming disproportionality and lack of specific reasoning for the continuous offense. The court rejected these claims because the appellant failed to explain why the imposed sentence was excessive compared to the statutory parameters without providing concrete legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the censure is generic and fails to explain why the imposed penalty violates specific statutory parameters or lacks necessary motivation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDOCI TONIN nato il 03/05/1993 avverso l'ordinanza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Tonin Ndoci - relative alla violazione dei parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. e al difetto di motivazione, in cui ci si duole dell'iniquità del trattamento sanzionatorio inflitto dal Giudice dell'esecuzione all'atto del riconoscimento del vincolo della continuazione e di un aumento sproporzionato e in assenza di motivazione per il reato in continuazione - sono generiche in quanto, pur appellandosi all'entità del fatto e alla capacità a delinquere del suddetto, non spiegano perché avrebbero imposto un aumento più contenuto rispetto a quello, senza dubbio blando, di mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023.