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Ordinanza — n. 7499/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as mere complaints lack factual basis and repeat rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7499/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Abdennebi Benziane inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court ignored indicators of a single criminal design and failed to properly motivate its decision. The court rejected these claims as mere factual complaints and noted that the lower court already correctly addressed similar arguments regarding the lack of continuity between the crimes.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: Appeals based solely on alleged factual omissions or repetitions of previously rejected arguments are inadmissible as they lack the requisite legal foundation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere factual complaints lack of legal foundation repetition of rejected arguments single criminal design continuity of crimes court costs and fine abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
artt. 81 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENZIANE ABDENNEBI nato il 15/09/1964 avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Abdennebi Benziane - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Bologna nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia che tra il primo reato in ordine di tempo, consistente in una resistenza a pubblico ufficiale, e gli altri reati, consistenti in furti ed evasioni, non può ravvisarsi continuazione, trovando, invero, il primo, a dolo di impeto, la propria ragione d'essere nella circostanza occasionale dell'intervento delle forze dell'ordine.

Si osserva, inoltre, con riguardo ai due furti di cui alla richiesta di unificazione, che, pur trattandosi di violazioni omogenee, si distanziano per nove mesi; e quanto alle due evasioni di cui sempre a detta richiesta, che per quanto anche esse omogenee e distanti di soli due mesi, risultano frutto di deliberazioni estemporanee, considerate le diverse finalità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2