Ordinanza — n. 7498/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPUS OMAR nato a SASSARI il 10/12/1986 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Omar Campus - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione, evidenziando la fallacità del presupposto della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale in quanto la prima querela sarebbe stata oggetto di formale remissione e il titolare della società contraente sarebbe persona diversa, mentre la seconda sarebbe oltre il termine di legge, e comunque la vicenda avrebbe un esclusivo rilievo civilistico - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7498/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPUS OMAR nato a SASSARI il 10/12/1986 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Omar Campus - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione, evidenziando la fallacità del presupposto della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale in quanto la prima querela sarebbe stata oggetto di formale remissione e il titolare della società contraente sarebbe persona diversa, mentre la seconda sarebbe oltre il termine di legge, e comunque la vicenda avrebbe un esclusivo rilievo civilistico - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, nel revocare il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale. Invero, detto Tribunale, confrontandosi anche con i rilievi difensivi facenti leva sulla remissione della prima querela e sulla tardività della seconda, reputa che le condotte descritte nell'indicato rapporto dei carabinieri siano gravemente sintomatiche dell'ulteriore commissione da parte di Campus, sia in pendenza della causa per l'affidamento, sia durante l'esecuzione di tale misura, di truffe contrattuali caratterizzate dallo stesso modus operandi di quelle la cui condanna è in esecuzione; e siano tali da non consentire la prosecuzione del beneficio, di cui l'interessato non sembra aver compreso il significato essenziale (di seria riflessione critica sulle pregresse condotte antigiuridiche).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennai