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Ordinanza — n. 7497/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7497/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7497/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCELLI DOMENICO nato a BITRITTO il 25/11/1973 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Domenico Porcelli - nel quale il difensore si duole che il Tribunale di sorveglianza di Sassari, pur avendo indicato in premessa le pronunce di legittimità che ammettono i colloqui visivi con i familiari, poi non abbia consentito al detenuto di recuperare i colloqui non effettuati e nulla abbia detto sulla durata dei colloqui - sono aspecifiche e manifestamente infondate.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7497/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis (si veda per tutte Sez. 1, Sentenza n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221).

Parole chiave

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sospensione del diritto di visita diritti del detenuto diritti della difesa diritto di essere sentito restituzione in pristino menomazione della capacità visiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCELLI DOMENICO nato a BITRITTO il 25/11/1973 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Domenico Porcelli - nel quale il difensore si duole che il Tribunale di sorveglianza di Sassari, pur avendo indicato in premessa le pronunce di legittimità che ammettono i colloqui visivi con i familiari, poi non abbia consentito al detenuto di recuperare i colloqui non effettuati e nulla abbia detto sulla durata dei colloqui - sono aspecifiche e manifestamente infondate.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis (si veda per tutte Sez. 1, Sentenza n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221).

Nel caso in esame correttamente il Tribunale di sorveglianza disattende il reclamo del detenuto (avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari, che aveva autorizzato i soli colloqui in periodo di pandemia fino al 31 marzo 2022), non avendo egli dato prova di situazioni eccezionali da impedire ai congiunti di recarsi a Bancali, ove risulta ristretto Porcelli; e con tale affermazione il ricorso non si confronta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 20