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Ordinanza — n. 7495/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7495/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7495/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONOFRIO PASQUALE nato a MATERA il 01/12/1944 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Pasquale Onofrio - nel quale il difensore si duole della mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorío prescelto e in particolare sulla richiesta dell'imputato contenuta nell'appello di applicazione della pena dell'ammenda - sono generiche e aspecifiche, insistendosi sul fatto che la Corte di appello di Potenza avrebbe dovuto infliggere all'imputato la sola pena dell'ammenda, senza argomentare la merìtevolezza del trattamento invocato a fronte dei precedenti penali e dell'entità delle molestie evidenziati dalla sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7495/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONOFRIO PASQUALE nato a MATERA il 01/12/1944 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Pasquale Onofrio - nel quale il difensore si duole della mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorío prescelto e in particolare sulla richiesta dell'imputato contenuta nell'appello di applicazione della pena dell'ammenda - sono generiche e aspecifiche, insistendosi sul fatto che la Corte di appello di Potenza avrebbe dovuto infliggere all'imputato la sola pena dell'ammenda, senza argomentare la merìtevolezza del trattamento invocato a fronte dei precedenti penali e dell'entità delle molestie evidenziati dalla sentenza impugnata.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena attenuazione della pena revisione della sentenza penale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONOFRIO PASQUALE nato a MATERA il 01/12/1944 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Pasquale Onofrio - nel quale il difensore si duole della mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorío prescelto e in particolare sulla richiesta dell'imputato contenuta nell'appello di applicazione della pena dell'ammenda - sono generiche e aspecifiche, insistendosi sul fatto che la Corte di appello di Potenza avrebbe dovuto infliggere all'imputato la sola pena dell'ammenda, senza argomentare la merìtevolezza del trattamento invocato a fronte dei precedenti penali e dell'entità delle molestie evidenziati dalla sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Considerato che nulla può essere riconosciuto alla parte civile Antonella Giasi - che ha concluso nelle note per la trattazione di udienza presentate (alle quali ha allegato nota spese) - per le spese nel presente grado di giudizio, in quanto la stessa non era legittimata ad intervenire nel presente grado, attenendo il ricorso al solo trattamento sanzionatorio (si veda, per tutte, Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018, Gatto, Rv. 274935, secondo cui non è consentito l'intervento della parte civile nel giudizio di cassazione avente per oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio o la confisca dei beni degli imputati, in quanto tali questioni non possono avere alcuna incidenza sugli interessi civili e, nel caso in cui l'intervento sia comunque avvenuto, non possono porsi a carico dell'imputato le relative spese).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma, il 12 gennaio