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Ordinanza — n. 7492/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7492/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7492/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANINO ALDÒ nato a CATANZARO il 04/08/1989 avverso l'ordinanza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Aldo Canino, relative alla violazione dell'art. 163 cod. pen. e al vizio di motivazione anche come travisamento dei fatti - in cui si rileva che il giudice della cognizione era perfettamente in grado di conoscere le cause ostative alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, invece volutamente concesso, alla luce dell'acquisizione in tutti i procedimenti di cognizione di un certificato del casellario giudiziale aggiornato, come emergente dagli atti - oltre ad essere manifestamente infondate (risultando agli atti dei procedimenti acquisiti dal giudice dell'esecuzione un certificato penale recante la sola condanna del 18/05/2010, irrevocabile il 10/07/2010, per furto, alla pena sospesa di mesi 6, giorni 20 di reclusione e 400 euro di multa), sono reiterative di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catanzaro con il provvedimento impugnato.

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7492/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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adeguamento della pena revoca della sospensione condizionale remissione della pena revisione della sentenza penale riduzione delle prestazioni complementari alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANINO ALDÒ nato a CATANZARO il 04/08/1989 avverso l'ordinanza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Aldo Canino, relative alla violazione dell'art. 163 cod. pen. e al vizio di motivazione anche come travisamento dei fatti - in cui si rileva che il giudice della cognizione era perfettamente in grado di conoscere le cause ostative alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, invece volutamente concesso, alla luce dell'acquisizione in tutti i procedimenti di cognizione di un certificato del casellario giudiziale aggiornato, come emergente dagli atti - oltre ad essere manifestamente infondate (risultando agli atti dei procedimenti acquisiti dal giudice dell'esecuzione un certificato penale recante la sola condanna del 18/05/2010, irrevocabile il 10/07/2010, per furto, alla pena sospesa di mesi 6, giorni 20 di reclusione e 400 euro di multa), sono reiterative di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catanzaro con il provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia che: - i Giudici della cognizione hanno disposto nuovamente con le sentenze del 29/10/2013, del 16/06/2014 e del 2/07/2014 l'applicazione della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena in ragione del mancato aggiornamento del certificato del casellario giudiziale; - con sentenze del 18/05/2010 e del 20/05/2013 del Tribunale di Catanzaro ben poteva essere concesso il beneficio, non superando invero le condanne cumulate il limite di cui all'art. 163 cod. pen.; - vi è stata violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. che prevede che il suddetto beneficio non può essere concesso più di due volte, in relazione alle sentenze del 29/10/2013 del Tribunale di Catanzaro e del 16/06/2014 e del 2/07/2014 della Corte di appello di Catanzaro, le cui sospensioni condizionali vanno quindi revocate.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 genn