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Ordinanza — n. 7491/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7491/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7491/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCORNAIENCHI LIDO FRANCO nato a CETRARO il 17/11/1951 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da Lido Franco Scornaienchi, detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7491/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da Lido Franco Scornaienchi, detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.

Parole chiave

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minaccia attuale ricusazione fondata attività criminosa favoreggiamento criminalità persistente corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCORNAIENCHI LIDO FRANCO nato a CETRARO il 17/11/1951 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da Lido Franco Scornaienchi, detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.

Rilevato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Scornaienchi, che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento. Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr.

Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). Rilevato che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, l'elevato spessore criminale del ricorrente (al riguardo si fa riferimento alla sua biografia criminale e, in particolare, al suo inserimento in posizioni di sempre maggiore prestigio all'interno della cosca mafiosa Muto, come emerso nell'ambito dell'operazione "Starprice Azimuth" in cui viene indicato come "uomo di rispetto", con il ruolo di guardia del corpo del capo clan Francesco Muto, nonché alla gravità dei delitti di cui si è reso responsabile tra cui anche la partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico con ruolo di organizzatore dei finanziamenti di grossi carichi di sostanze provenienti dall'estero), la capacità di mantenere rapporti con la consorteria mafiosa di appartenenza di cui molti esponenti di spicco risultano liberi e, da ultimo, la perdurante e attuale operatività del clan e comunque di una stabile e collaudata rete di fiancheggiatori che ha reso possibile la latitanza anche del figlio di Scornaienchi (Giuseppe).

Rilevato, pertanto, che il ricorso - che peraltro impropriamente fa leva sul vizio di motivazione non deducibile in questa sede e lamenta il mancato confronto con una memoria difensiva invece considerata - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 g