Ordinanza — n. 7489/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONZI DANIELE nato a PALERMO il 26/06/1975 avverso l'ordinanza del 21/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Daniele Ronzi - relative al vizio di motivazione dell'ordinanza con la quale era revocata a tale Di Mariano la detenzione domiciliare - sono aspecifiche, non confrontandosi invero col provvedimento impugnato che riguarda Ronzi e attiene al rigetto delle istanze di affidamento in prova, detenzione domiciliare e di semilibertà. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7489/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONZI DANIELE nato a PALERMO il 26/06/1975 avverso l'ordinanza del 21/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Daniele Ronzi - relative al vizio di motivazione dell'ordinanza con la quale era revocata a tale Di Mariano la detenzione domiciliare - sono aspecifiche, non confrontandosi invero col provvedimento impugnato che riguarda Ronzi e attiene al rigetto delle istanze di affidamento in prova, detenzione domiciliare e di semilibertà. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023.