Ordinanza — n. 7485/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSIMINO RICCARDO nato a ACIREALE il 09/03/1994 avverso l'ordinanza del 13/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Riccardo Massimino, relative alla violazione dell'art. 4-bis Ord. pen. e al vizio e/o assenza di motivazione, sono manifestamente infondate e aspecifiche, confondendo la disciplina dei permessi premio con le misure alternative alla detenzione e non rapportandosi, invece, al rilievo - preclusivo - del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta che evidenzia che il condannato, richiedente la misura alternativa dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare ordinaria, non ha dedotto alcuna forma di collaborazione ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7485/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSIMINO RICCARDO nato a ACIREALE il 09/03/1994 avverso l'ordinanza del 13/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Riccardo Massimino, relative alla violazione dell'art. 4-bis Ord. pen. e al vizio e/o assenza di motivazione, sono manifestamente infondate e aspecifiche, confondendo la disciplina dei permessi premio con le misure alternative alla detenzione e non rapportandosi, invece, al rilievo - preclusivo - del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta che evidenzia che il condannato, richiedente la misura alternativa dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare ordinaria, non ha dedotto alcuna forma di collaborazione ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023.