Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7485/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7485/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7485/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSIMINO RICCARDO nato a ACIREALE il 09/03/1994 avverso l'ordinanza del 13/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Riccardo Massimino, relative alla violazione dell'art. 4-bis Ord. pen. e al vizio e/o assenza di motivazione, sono manifestamente infondate e aspecifiche, confondendo la disciplina dei permessi premio con le misure alternative alla detenzione e non rapportandosi, invece, al rilievo - preclusivo - del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta che evidenzia che il condannato, richiedente la misura alternativa dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare ordinaria, non ha dedotto alcuna forma di collaborazione ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7485/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
partecipazione al reato cooperazione giudiziaria in materia penale violazione dell'obbligo di collaborare assistenza riabilitativa collaboratore della Securitate ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSIMINO RICCARDO nato a ACIREALE il 09/03/1994 avverso l'ordinanza del 13/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Riccardo Massimino, relative alla violazione dell'art. 4-bis Ord. pen. e al vizio e/o assenza di motivazione, sono manifestamente infondate e aspecifiche, confondendo la disciplina dei permessi premio con le misure alternative alla detenzione e non rapportandosi, invece, al rilievo - preclusivo - del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta che evidenzia che il condannato, richiedente la misura alternativa dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare ordinaria, non ha dedotto alcuna forma di collaborazione ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023.