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Ordinanza — n. 7482/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7482/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7482/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SOLFERINO TIANO LUCIANO nato a NOCERA INFERIORE il 20/09/1991 D'AURIA GIUSEPPE nato a PAGANI il 22/02/1992 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nei ricorsi di Tiano Luciano Solferino e di Giuseppe D'Auria, relative rispettivamente alla carenza di motivazione in ordine alla doglianza sull'esclusione della recidiva e alla erronea applicazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e relativo vizio di motivazione e conseguente illegittimità della pena applicata ex art. 599-bis cod. proc. pen., sono manifestamente infondate e aspecifiche.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7482/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e relativo vizio di motivazione e conseguente illegittimità della pena applicata ex art. 599-bis cod. proc. pen., sono manifestamente infondate e aspecifiche.

Parole chiave

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rinuncia al diritto remissione della pena sanzioni pecuniarie revoca della sospensione condizionale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
309 del 1990 e relativo vizio di motivazione e conseguente illegittimità della pena applicata ex art. 599-bis cod. proc. pen., sono manifestamente infondate e aspecifiche.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SOLFERINO TIANO LUCIANO nato a NOCERA INFERIORE il 20/09/1991 D'AURIA GIUSEPPE nato a PAGANI il 22/02/1992 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nei ricorsi di Tiano Luciano Solferino e di Giuseppe D'Auria, relative rispettivamente alla carenza di motivazione in ordine alla doglianza sull'esclusione della recidiva e alla erronea applicazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e relativo vizio di motivazione e conseguente illegittimità della pena applicata ex art. 599-bis cod. proc. pen., sono manifestamente infondate e aspecifiche.

Invero, entrambi i ricorrenti risultano avere rinunciato all'udienza dell'Il marzo 2022 davanti alla Corte di appello di Salerno - come da relativo verbale - a tutti i motivi ad eccezione di quello relativo alle circostanze attenuanti generiche. Tale pronuncia esonerava la Corte di appello dal pronunciarsi sia sulla recidiva che sull'aggravante contestate (i cui motivi di appello erano stati oggetto di rinuncia). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023.