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Ordinanza — n. 7480/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against detention order citing lack of family ties and inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7480/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Haziri Baskim inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The appellant argued that the detention order violated his right to family life by ignoring his marriage in Italy, but the court found these claims manifestly unfounded based on the detention officer's report. The report confirmed the cessation of the marital relationship and the absence of citizenship requests, leading the court to reject the appeal as legally baseless.

Regesto Legislator

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Art. 19, comma 2, lett. c), d. Igs. n. 286 del 1998; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging detention orders based on family ties are inadmissible if the detention officer's report objectively demonstrates the absence of such ties or the cessation of the relationship.

Parole chiave

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detention order appeal family ties assessment inadmissible appeal foreign national rights marital relationship cessation legal fees order Cassa delle ammende permesso di famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 19, comma 2, lett. c), d. Igs. n. 286 del 1998
SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Haziri Baskim, relative alla lamentata violazione dell'art. 19, comma 2, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAZIRI BASKIM (CUI 01VR6FI) nato il 28/05/1971 avverso il decreto del 03/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Haziri Baskim, relative alla lamentata violazione dell'art. 19, comma 2, lett. c), d. Igs. n. 286 del 1998 - per non avere l'istruttoria valutato i rapporti familiari che il ricorrente ha in Italia, in particolare il rapporto di coniugio con Pepe Giuseppina, in ragione del quale presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno - oltre ad essere dedotte in violazione del principio di autosufficienza, sono manifestamente infondate - al pari del rilievo, assolutamente inconferente, sulla possibile ed eventuale concedibilità del beneficio della liberazione anticipata che inciderebbe sulla pena - alla luce delle risultanze della relazione dell'Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna di Prato richiamate dal provvedimento impugnato.

Da tale relazione, invero, emerge che il detenuto è cittadino straniero privo di permesso di soggiorno e non risulta versare in situazioni ostative alla sua espulsione (facendosi invero riferimento alla cessazione del rapporto di coniugio e all'assenza di richiesta di cittadinanza durante gli anni del matrimonio). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023.