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Ordinanza — n. 7479/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7479/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7479/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVENNA STEFANO nato a ROMA il 12/01/1992 avverso la sentenza del 13/01/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Stefano Ravenna - nel quale il difensore si duole a) della violazione dell'art. 660 cod. pen. e del vizio di motivazione, b) della violazione degli artt. 660 e 81 cod. pen. e del vizio di motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del reato, lamentando, altresì, il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto e comunque manifestamente infondate.

Regesto Legislator

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art. 660 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7479/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 660 cod. pen. e del vizio di motivazione, b) della violazione degli artt. 660 e 81 cod. pen. e del vizio di motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del reato, lamentando, altresì, il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto e comunque manifestamente infondate.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri motivazione inadeguata delle censure costituzionali accuse di abuso reati sessuali altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 660 cod. pen
E ciò - di cui, peraltro, non può dolersi la difesa in quanto in favore del suo assistito - conformemente all'orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di molestie, previsto dall'art. 660 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVENNA STEFANO nato a ROMA il 12/01/1992 avverso la sentenza del 13/01/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Stefano Ravenna - nel quale il difensore si duole a) della violazione dell'art. 660 cod. pen. e del vizio di motivazione, b) della violazione degli artt. 660 e 81 cod. pen. e del vizio di motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del reato, lamentando, altresì, il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto e comunque manifestamente infondate.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Roma con la sentenza impugnata. Invero, in detta pronuncia si evidenzia che: - nell'arco temporale gennaio-febbraio 2.018 le operatrici telefoniche del call center del Consorzio Nazionale e Servizi ricevevano, durante il servizio, reiterate, petulanti telefonate da uno sconosciuto, aventi contenuto volgare, che, oltre ad infastidirle, spesso impedivano alle stesse (obbligate a rispondere a tutte le chiamate) di accordare la precedenza a quelle effettivamente motivate ed urgenti; - gli inquirenti, previa acquisizione dei tabulati telefonici, risalivano all'imputato quale intestatario dell'utenza cellulare da cui venivano effettuate le telefonate moleste in questione; - dalle emergenze probatorie nessun serio elemento da inficiare la validità dell'assunto accusatorio è emerso a favore del prevenuto, che ha, d'altra parte, preferito non comparire al dibattimento e non fornire alcuna ricostruzione alternativa della vicenda.

Nella stessa pronuncia, passando alla determinazione della pena, nonostante la continuazione contestata, non si è proceduto al relativo aumento di pena. E ciò - di cui, peraltro, non può dolersi la difesa in quanto in favore del suo assistito - conformemente all'orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di molestie, previsto dall'art. 660 cod. pen., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, con la conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l'elemento materiale costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all'ipotesi del reato continuato (Sez. 1, n. 6064 del 06/12/2017, dep. 2018, Girone, Rv. 272397).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12