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Ordinanza — n. 7470/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints and lack of new grounds regarding drug trafficking charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7470/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Felli Diego inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The court found the first ground, alleging a defect in reasoning regarding the diversion of drugs, to be merely a complaint reiterating arguments already rejected by the lower court. The second ground, challenging the application of leniency for minor offenses, was deemed inadmissible because the court properly excluded its prerequisites by valuing the significant quantity of drugs and the defendant's habitual delinquency. Consequently, the appeal failed to introduce new elements that would justify a review of the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of complaints without new grounds, or if the lower court's reasoning logically excludes the statutory conditions for leniency based on the quantity of drugs and habitual delinquency.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints drug trafficking habitual delinquency leniency exclusion Cassazione ordinanza spese processuali imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELLI DIEGO nato a ROMA il 05/05/1974 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Felli Diego, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione a terzi dello stupefacente, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, appare meramente reiterativo di censure proposte con l'appello e disattese con non illogica motivazione, avendo la Corte territoriale individuato plurimi profili che univocamente convergono nel ritenere provata la detenzione a fini di spaccio, quali il complessivo dato ponderale della sostanza, da cui erano ricavabili 484 dosi singole medie, e le modalità di custodia della stessa, occultata dietro il battiscopa e rinvenuta grazie alla presenza delle unità cinofile; rilevato che il secondo motivo, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, è inammissibile, avendo la Corte di merito escluso i presupposti dell'art. 131-bis cod. pen. con logica motivazione, valorizzando l'indicato quantitativo non trascurabile di sostanza stupefacente detenuto, tale per cui l'offesa non può certamente qualificarsi in termini minima offensività, e considerando l'abitualità della condotta, posto che l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Pres