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Ordinanza — n. 7469/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking conviction for lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7469/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Livorti Anna and Mangini Donato inadmissible. The appellants argued for a re-evaluation of evidence regarding drug quantity and the denial of general mitigating circumstances due to their criminal history. The court rejected these claims as mere complaints lacking specific factual grounds, noting the lower court's clear reasoning on the seized substance and the defendants' prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in facts; mere complaints or requests for re-evaluation of evidence without demonstrating a manifestly illogical motivation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity drug trafficking conviction mitigating circumstances criminal history manifestly illogical procedural dismissal imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 62-bis cod. peri.
309 del 1990 e alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LIVORTI ANNA nato a BARI il 17/02/1984 MANGINI DONATO nato a CASTELLANA GROTTE il 26/02/1990 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui Livorti Anna e Mangini Donato deducono il vizio di motivazione in relazione ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. peri., è inammissibile perché privo di specificità e perché costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, avendo il giudice di merito, per un verso, convincentemente argomentato l'affermazione della penale responsabilità sulla base della quantità non trascurabile della sostanza rinvenuta, del numero di dosi estraibili, della presenza del materiale per il confezionamento e la pesatura, con l'indicazione di nomi e cifre; per altro verso, negato il riconoscimento delle attenuanti generiche ravvisando, quale elemento ostativo, i plurimi precedenti penali, anche specifici, a carico di entrambi gli imputati; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm