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Ordinanza — n. 7468/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-palese qualification error in plea-bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7468/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Derbali Achraf inadmissible regarding the legal qualification of the crime in a plea-bargain sentence. The appellant argued for an error in the judicial characterization of repeated drug trafficking, but the court found the qualification was not palesely eccentric compared to the charges. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: In plea-bargain sentencing, a cassation appeal based on alleged legal qualification errors is inadmissible unless the error is palesely eccentric relative to the indictment, excluding mere evaluative disputes.

Parole chiave

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plea bargain sentencing legal qualification error cassation appeal inadmissibility palese eccentricity drug trafficking charges reati qualificati contro gli stupefacenti eccezione di illegalità reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
444 c.p.p.; rilevato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
279842), situazione che certamente non ricorre nel caso in esame„ come risulta ictu ocu/i dalla mera lettura dei capi di imputazione, relativi cessioni ripetute e continuative di sostanza stupefacente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 c.p
art. 616 cod. proc. pen
279842), situazione che certamente non ricorre nel caso in esame„ come risulta ictu ocu/i dalla mera lettura dei capi di imputazione, relativi cessioni ripetute e continuative di sostanza stupefacente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERBALI ACHRAF nato il 17/09/1982 avverso la sentenza del 18/07/2022 del GIP TRIBUNALE di LUCCA"dato avviso alle parti; -k udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che Derbali Achraf deduce la violazione di legge in relazione all'errata qualificazione giuridica del fatto di reato contestatogli, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; rilevato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr.

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842), situazione che certamente non ricorre nel caso in esame„ come risulta ictu ocu/i dalla mera lettura dei capi di imputazione, relativi cessioni ripetute e continuative di sostanza stupefacente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Preside