Criminal appeal dismissed as inadmissible due to party agreement waiving further grievances on conciliation terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Iurlaro Cosimo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-compliance with criminal law and lack of reasoning regarding acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. However, the court found that the parties' agreement on conciliation points constituted a waiver of further grievances, including those on acquittal causes, as established by prior precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When parties agree on conciliation terms, they waive the right to raise further grievances in the subsequent appeal, except for illegal sentencing or specific consent issues, rendering the appeal inadmissible if no fault is found in the court's determination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IURLARO COSIMO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 19/10/1992 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che 'urlar° Cosimo deduce l'inosservanza della legge penale e la carenza di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; considerato che si tratta di una sentenza emessa ai sensi deifart. 599-bis cod. proc. pen. e che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni nella specie non ravvisabili; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 coi proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente