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Ordinanza — n. 7466/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7466/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7466/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LECCEnel procedimento a carico di: CONGEDI LUIGI nato a GAGLIANO DEL CAPO il 03/02/1982 avverso la sentenza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Letta la memoria dell'avv. Achille Francesco Esposito per l'imputato, che chiede dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso del Pubblico Ministero, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di non luogo a procedersi per l'esito positivo della messa alla prova nei confronti di Congedi Luigi in quanto, ad avviso del ricorrente, non erano sussistenti i presupposti per l'ammissione al beneficio, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della prova, per motivi attinenti all'ammissibilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, stante la preclusione derivante dall'avvenuta decorrenza del termine entro il quale può essere proposta l'impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 464-quater, commi 3 e 7, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5245 del 15/10/2020, dep. 10/02/2021, PG C/Bonandrini, Rv. 280638); considerato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7466/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Achille Francesco Esposito per l'imputato, che chiede dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso del Pubblico Ministero, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di non luogo a procedersi per l'esito positivo della messa alla prova nei confronti di Congedi Luigi in quanto, ad avviso del ricorrente, non erano sussistenti i presupposti per l'ammissione al beneficio, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della prova, per motivi attinenti all'ammissibilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, stante la preclusione derivante dall'avvenuta decorrenza del termine entro il quale può essere proposta l'impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 464-quater, commi 3 e 7, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5245 del 15/10/2020, dep. 10/02/2021, PG C/Bonandrini, Rv. 280638); considerato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile

Parole chiave

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requisito di validità nuova domanda di prestazioni d'invalidità legittimazione a contestare licenza diritto di conoscere i propri ascendenti inesigibile malgrado lesioni salute legittimazione ad agire
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LECCEnel procedimento a carico di: CONGEDI LUIGI nato a GAGLIANO DEL CAPO il 03/02/1982 avverso la sentenza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Letta la memoria dell'avv. Achille Francesco Esposito per l'imputato, che chiede dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso del Pubblico Ministero, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di non luogo a procedersi per l'esito positivo della messa alla prova nei confronti di Congedi Luigi in quanto, ad avviso del ricorrente, non erano sussistenti i presupposti per l'ammissione al beneficio, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della prova, per motivi attinenti all'ammissibilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, stante la preclusione derivante dall'avvenuta decorrenza del termine entro il quale può essere proposta l'impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 464-quater, commi 3 e 7, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5245 del 15/10/2020, dep. 10/02/2021, PG C/Bonandrini, Rv. 280638); considerato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso