Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7461/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7461/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7461/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLI MASSIMO nato a CATANZARO il 23/01/1975 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso di Napoli Massimo, che deducono l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità non essendo dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio la destinazione allo spaccio della droga sequestrata, sono inammissibili perché attengono alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto e perché non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, con la quale la Corte di merito, in maniera non manifestamente illogica, ha desunto tale destinazione - confutando, quindi, l'asserita finalità per esclusivo consumo personale - dal considerevole dato quantitativo della marijuana sequestrata, pari a gr. 48,5, dal rinvenimento di un bilancino di precisione e dalle precarie condizioni economiche dell'imputato, disoccupato - come pure la moglie - e con tre figlie carico, sicché non era nelle condizioni di acquistare per proprio consumo personale lo stupefacente sequestrato; ritenuto che il quarto motivo, che censura la violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile, avendo la Corte di merito, con apprezzamento di fatto logicamente motivato, ravvisato, quale elemento ostativo, i precedenti penali, anche specifici, di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7461/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 48,5, dal rinvenimento di un bilancino di precisione e dalle precarie condizioni economiche dell'imputato, disoccupato - come pure la moglie - e con tre figlie carico, sicché non era nelle condizioni di acquistare per proprio consumo personale lo stupefacente sequestrato; ritenuto che il quarto motivo, che censura la violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile, avendo la Corte di merito, con apprezzamento di fatto logicamente motivato, ravvisato, quale elemento ostativo, i precedenti penali, anche specifici, di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti prova dell'indigenza basso reddito prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLI MASSIMO nato a CATANZARO il 23/01/1975 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso di Napoli Massimo, che deducono l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità non essendo dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio la destinazione allo spaccio della droga sequestrata, sono inammissibili perché attengono alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto e perché non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, con la quale la Corte di merito, in maniera non manifestamente illogica, ha desunto tale destinazione - confutando, quindi, l'asserita finalità per esclusivo consumo personale - dal considerevole dato quantitativo della marijuana sequestrata, pari a gr. 48,5, dal rinvenimento di un bilancino di precisione e dalle precarie condizioni economiche dell'imputato, disoccupato - come pure la moglie - e con tre figlie carico, sicché non era nelle condizioni di acquistare per proprio consumo personale lo stupefacente sequestrato; ritenuto che il quarto motivo, che censura la violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile, avendo la Corte di merito, con apprezzamento di fatto logicamente motivato, ravvisato, quale elemento ostativo, i precedenti penali, anche specifici, di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore A, Il Presi