Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7460/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for inadmissibility due to lack of critical analysis of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7460/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Scotto Carmelo and Stefan Mihaela inadmissible. The applicants argued for a different factual reconstruction regarding their identification as suspects, but the court found this exceeded permissible grounds for a legality review. Consequently, the court rejected the claims for lack of motivation and violation of law, ordering the payment of procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be based on a critical analysis of the lower court's reasoning; mere assertion of alternative facts without such analysis renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of critical analysis reconstruction of facts legality review grounds procedural costs award violation of law claim identification of suspects identificazione credibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
1069, nel corso della quali, peraltro, la venditrice dello stupefacente viene indicata come la "rumena"; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
1069, nel corso della quali, peraltro, la venditrice dello stupefacente viene indicata come la "rumena"; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCOTTO CARMELO nato a MESSINA il 02/03/1976 STEFAN MIHAELA nato il 30/04/1986 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che i ricorrenti Scotto Carmelo e Stefan Mihaela deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità, con riferimento all'identificazione degli imputati; considerato che la suddetta doglianza costituisce motivo inammissibile sia perché, contestando in maniera assertiva il contenuto delle conversazioni captate, propone una ricostruzione alternativa del fatto, che esorbita dal perimetro dei motivi deducibili in sede di legittimità, sia perché non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, con la quale la Corte di merito ha evidenziato, quanto allo Scotto, che la sua identificazione è avvenuta nel corso del servizio di o.c.p. in cui i due acquirenti, Ieni e Luca, furono sorpresi proprio di fronte all'abitazione dello Scotto, a conferma del contenuto della conversazione n. 738 e della successiva conversazione in cui i due acquirenti, rientrati in macchina, commentano con soddisfazione il trattamento ricevuto; quanto alla Stefan, che i dati accertati operanti - ossia il colore rosso dell'abitazione dove abita la donna e il possesso di un cane di razza rottweiler - riscontrano il contenuto delle conversazioni n. 931 e n. 1069, nel corso della quali, peraltro, la venditrice dello stupefacente viene indicata come la "rumena"; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Pre