Ordinanza — n. 7459/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SCOLARO GIUSEPPA nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 07/06/1986 nel procedimento a carico di: COPPOLA EMANUELA nato a MARSALA il 14/07/1983 FORMICA IVAN nato a PALERMO il 14/10/1973 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Letta la memoria dell'avv. Cristina Manfredi Gigliotti, difensore della parte civile, che insiste per raccoglimento del ricorso; ritenuto che il primo motivo del ricorso della parte civile ricorrente Giuseppa Scolaro, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, sono inammissibili sia perché, proponendo una ricostruzione alternativa del fatto, esorbitano dal perimetro dei motivi deducibili in sede di legittimità, sia perché non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, con la quale la Corte di merito, dopo una minuziosa ricostruzione della vicenda (p. 4-6), ha evidenziato che lo studio oggetto di pubblicazione è stato materialmente redatto e concettualmente elaborato dalla dott.ssa Coppola, alla luce delle sue competenze analitiche progressivamente acquisite nella lunga formazione accademica, e che l'aver partecipato, da parte della Scolaro, alla ricerca poi oggetto di pubblicazione, quale osservatrice scientifica, non comporta alcun diritto di autore sull'elaborazione della ricerca medesima; rilevato che il secondo motivo, che censura la violazione di legge per la mancata declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti proposti dall'imputato Formica Ivan, è inammissibile per mancanza di interesse, posto i motivi aggiunti, con cui si formulavano istanze subordinate, nemmeno sono stati esaminati dalla Corte di appello, essendo stato l'appello accolto nel merito; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7459/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Cristina Manfredi Gigliotti, difensore della parte civile, che insiste per raccoglimento del ricorso; ritenuto che il primo motivo del ricorso della parte civile ricorrente Giuseppa Scolaro, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, sono inammissibili sia perché, proponendo una ricostruzione alternativa del fatto, esorbitano dal perimetro dei motivi deducibili in sede di legittimità, sia perché non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, con la quale la Corte di merito, dopo una minuziosa ricostruzione della vicenda (p. 4-6), ha evidenziato che lo studio oggetto di pubblicazione è stato materialmente redatto e concettualmente elaborato dalla dott.ssa Coppola, alla luce delle sue competenze analitiche progressivamente acquisite nella lunga formazione accademica, e che l'aver partecipato, da parte della Scolaro, alla ricerca poi oggetto di pubblicazione, quale osservatrice scientifica, non comporta alcun diritto di autore sull'elaborazione della ricerca medesima; rilevato che il secondo motivo, che censura la violazione di legge per la mancata declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti proposti dall'imputato Formica Ivan, è inammissibile per mancanza di interesse, posto i motivi aggiunti, con cui si formulavano istanze subordinate, nemmeno sono stati esaminati dalla Corte di appello, essendo stato l'appello accolto nel merito; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SCOLARO GIUSEPPA nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 07/06/1986 nel procedimento a carico di: COPPOLA EMANUELA nato a MARSALA il 14/07/1983 FORMICA IVAN nato a PALERMO il 14/10/1973 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Letta la memoria dell'avv. Cristina Manfredi Gigliotti, difensore della parte civile, che insiste per raccoglimento del ricorso; ritenuto che il primo motivo del ricorso della parte civile ricorrente Giuseppa Scolaro, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, sono inammissibili sia perché, proponendo una ricostruzione alternativa del fatto, esorbitano dal perimetro dei motivi deducibili in sede di legittimità, sia perché non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, con la quale la Corte di merito, dopo una minuziosa ricostruzione della vicenda (p. 4-6), ha evidenziato che lo studio oggetto di pubblicazione è stato materialmente redatto e concettualmente elaborato dalla dott.ssa Coppola, alla luce delle sue competenze analitiche progressivamente acquisite nella lunga formazione accademica, e che l'aver partecipato, da parte della Scolaro, alla ricerca poi oggetto di pubblicazione, quale osservatrice scientifica, non comporta alcun diritto di autore sull'elaborazione della ricerca medesima; rilevato che il secondo motivo, che censura la violazione di legge per la mancata declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti proposti dall'imputato Formica Ivan, è inammissibile per mancanza di interesse, posto i motivi aggiunti, con cui si formulavano istanze subordinate, nemmeno sono stati esaminati dalla Corte di appello, essendo stato l'appello accolto nel merito; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore I