Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7457/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7457/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7457/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCIGUERRA GAETANO nato a RAVANUSA il 15/01/1968 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Vinciguerra Gaetano, che deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, è inammissibile perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, con la quale la Corte di merito, nel dar conto della situazione di flagranza di reato, ha motivato in maniera non manifestamente illogica in ordine alla sussistenza del reato (cfr. punti da 2 a 12 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile avendo la Corte di merito, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, escluso la sussistenza di elementi positivi valorizzabili a tale scopo, facendo corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento di dette circostanze non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7457/2023 — snpen · Corte di Cassazione: punti da 2 a 12 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile avendo la Corte di merito, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, escluso la sussistenza di elementi positivi valorizzabili a tale scopo, facendo corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento di dette circostanze non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

Parole chiave

Generato dall'IA
circostanze attenuanti censure procedurali ammende per infrazione procedurale censura dell'apprezzamento delle prove mancata prova di parzialità esame nel merito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCIGUERRA GAETANO nato a RAVANUSA il 15/01/1968 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Vinciguerra Gaetano, che deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, è inammissibile perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, con la quale la Corte di merito, nel dar conto della situazione di flagranza di reato, ha motivato in maniera non manifestamente illogica in ordine alla sussistenza del reato (cfr. punti da 2 a 12 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile avendo la Corte di merito, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, escluso la sussistenza di elementi positivi valorizzabili a tale scopo, facendo corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento di dette circostanze non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Pre