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Ordinanza — n. 7456/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7456/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7456/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOCI DANIEL nato il 11/07/1997 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Koci Daniel, che deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e all'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da non illogica motivazione, avendo la Corte territoriale congruamente argomentato in ordine a tali aspetti, valorizzando la concreta la gravità dei fatti in considerazione della quantità e della qualità della cocaina, pari a gr. 2.2925,03 avente un principio attivo dell'80-83%, della circostanza che tale sostanza è stata rinvenuta a bordo di due veicoli e quindi era pronta per essere trasportata, nonché della detenzione, sulla pubblica via, di una pistola carica provento di furto, elemento ritenuto in maniera non implausibile sintomatico di uno spiccato allarme sociale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7456/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2.2925,03 avente un principio attivo dell'80-83%, della circostanza che tale sostanza è stata rinvenuta a bordo di due veicoli e quindi era pronta per essere trasportata, nonché della detenzione, sulla pubblica via, di una pistola carica provento di furto, elemento ritenuto in maniera non implausibile sintomatico di uno spiccato allarme sociale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina reati qualificati contro gli stupefacenti coazione penale maggiorazione dissuasiva pericolo di traffico di stupefacenti precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOCI DANIEL nato il 11/07/1997 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Koci Daniel, che deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e all'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da non illogica motivazione, avendo la Corte territoriale congruamente argomentato in ordine a tali aspetti, valorizzando la concreta la gravità dei fatti in considerazione della quantità e della qualità della cocaina, pari a gr. 2.2925,03 avente un principio attivo dell'80-83%, della circostanza che tale sostanza è stata rinvenuta a bordo di due veicoli e quindi era pronta per essere trasportata, nonché della detenzione, sulla pubblica via, di una pistola carica provento di furto, elemento ritenuto in maniera non implausibile sintomatico di uno spiccato allarme sociale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presiden