Italian Court dismisses appeal on drug trafficking penalty excessiveness as it concerns sentencing discretion, not law violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground contested the excessiveness of the sentence and the denial of generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The lower court had imposed a penalty above the minimum due to the defendant's repeated drug distribution and rejected mitigation based on the crime's social gravity and the defendant's negative personality. The court ruled that such sentencing considerations fall within the trial court's discretion and do not constitute a violation of law reviewable at the appellate stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging the excessiveness of a sentence or the denial of statutory mitigating circumstances are inadmissible in proceedings for review of law, as they pertain to the discretionary assessment of sentencing factors rather than a violation of legal norms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORILLO FELICE nato a POMPEI il 29/06/1988 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale Fiorillo Felice contesta la violazione di legge in relazione all'eccessività della pena e alla mancata concessione dell'attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da motivazione congrua, avendo la Corte di merito, per un verso, determinato la pena superiore al minimo in relazione alla reiterazione dei fatti, valorizzando la circostanza che l'imputato aveva ceduto cocaina in diciassette occasioni a consumatori diversi, e, per altro verso, negato l'applicazione delle circostanze attenuanti sulla base della gravità del fatto e dell'elevato allarme sociale suscitato, nonché della negativa personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali, anche specifici; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente