Ordinanza — n. 7449/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARACETTI DONATELLA nato a UDINE il 11/07/1964 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; t Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Baracetti Donatella - imputata del reato di cui 349 c.p. -, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'errata valutazione della prova fondante il giudizio di colpevolezza sul rilievo che non sia stata valutata l'inconsapevolezza della presenza di un vincolo giudizio sul bene immobile, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, essendo volto a sollecitare un'inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie scrutinante dal giudice di merito, il quale ha logicamente desunto la piena conoscenza dell'esistenza del vincolo ablativo sulla base del comportamento tenuto dall'imputata e dal correo, i quali, avvistati le forze dell'ordine, si erano nascosti nell'edificio affermando che speravano di non essere scoperti (cfr. p. 3 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo, che censura la violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., è altresì inammissibile perché il giudice di merito, contrariamente a quanto si allega in ricorso, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica ha escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione dell'abitualità della condotta alla luce dei numerosi precedenti penali di cui è gravata l'imputata, tra cui i reati di danneggiamento e imbrattamento, che, pur non condividendo il nomen iuris della fattispecie in contestazione, tuttavia sono della medesima indole, intendendosi per tali, ai sensi dell'art. 101 cod. pen., anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni (Sez. 3, Sentenza n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166), come, appunti, quelli dinanzi indicati; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 101 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7449/2023 — snpen · Corte di Cassazione: -, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'errata valutazione della prova fondante il giudizio di colpevolezza sul rilievo che non sia stata valutata l'inconsapevolezza della presenza di un vincolo giudizio sul bene immobile, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, essendo volto a sollecitare un'inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie scrutinante dal giudice di merito, il quale ha logicamente desunto la piena conoscenza dell'esistenza del vincolo ablativo sulla base del comportamento tenuto dall'imputata e dal correo, i quali, avvistati le forze dell'ordine, si erano nascosti nell'edificio affermando che speravano di non essere scoperti (cfr. p. 3 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo, che censura la violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., è altresì inammissibile perché il giudice di merito, contrariamente a quanto si allega in ricorso, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica ha escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione dell'abitualità della condotta alla luce dei numerosi precedenti penali di cui è gravata l'imputata, tra cui i reati di danneggiamento e imbrattamento, che, pur non condividendo il nomen iuris della fattispecie in contestazione, tuttavia sono della medesima indole, intendendosi per tali, ai sensi dell'art. 101 cod. pen., anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni (Sez. 3, Sentenza n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166), come, appunti, quelli dinanzi indicati; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARACETTI DONATELLA nato a UDINE il 11/07/1964 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; t Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Baracetti Donatella - imputata del reato di cui 349 c.p. -, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'errata valutazione della prova fondante il giudizio di colpevolezza sul rilievo che non sia stata valutata l'inconsapevolezza della presenza di un vincolo giudizio sul bene immobile, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, essendo volto a sollecitare un'inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie scrutinante dal giudice di merito, il quale ha logicamente desunto la piena conoscenza dell'esistenza del vincolo ablativo sulla base del comportamento tenuto dall'imputata e dal correo, i quali, avvistati le forze dell'ordine, si erano nascosti nell'edificio affermando che speravano di non essere scoperti (cfr. p. 3 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo, che censura la violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., è altresì inammissibile perché il giudice di merito, contrariamente a quanto si allega in ricorso, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica ha escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione dell'abitualità della condotta alla luce dei numerosi precedenti penali di cui è gravata l'imputata, tra cui i reati di danneggiamento e imbrattamento, che, pur non condividendo il nomen iuris della fattispecie in contestazione, tuttavia sono della medesima indole, intendendosi per tali, ai sensi dell'art. 101 cod. pen., anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni (Sez. 3, Sentenza n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166), come, appunti, quelli dinanzi indicati; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensor