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Ordinanza — n. 7448/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7448/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7448/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUZZANE MOHAMED nato il 01/01/1974 avverso la sentenza del 14/07/2022 del TRIBUNALE di MONZA(c—ra-to avviso alle parti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che Mouzzane Mohamed si duole della carenza della motivazione in ordine all'insussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e alla qualificazione del fatto contestato, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; rilevato che tale motivo è stato proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

Regesto Legislator

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art. 129 c.p, art. 444 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7448/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 c.p.p. e alla qualificazione del fatto contestato, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; rilevato che tale motivo è stato proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

Parole chiave

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motivo d'espulsione motivi di cassazione allontanamento nonostante motivi di salute motivi di rigore motivi che possono invocarsi motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 129 c.p
art. 444 c.p
e alla qualificazione del fatto contestato, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; rilevato che tale motivo è stato proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUZZANE MOHAMED nato il 01/01/1974 avverso la sentenza del 14/07/2022 del TRIBUNALE di MONZA(c—ra-to avviso alle parti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che Mouzzane Mohamed si duole della carenza della motivazione in ordine all'insussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e alla qualificazione del fatto contestato, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; rilevato che tale motivo è stato proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende