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Ordinanza — n. 7446/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7446/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7446/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PORTOLANO MARIA nato a NAPOLI il 09/04/1961 ESPOSITO MICHELE nato a NAPOLI il 28/05/1956 avverso la sentenza del 13/04/2022 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREtdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che Portolano Maria e Esposito Michele deducono la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine al mancato accertamento di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; rilevato che tale motivo è stato proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

Regesto Legislator

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art. 129 c.p, art. 444 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7446/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 c.p.p., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; rilevato che tale motivo è stato proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

Parole chiave

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motivo d'espulsione motivi di rigore motivi di cassazione rinuncia alla motivazione motivo insorto dopo la fuga motivi medici

Disposizioni normative citate

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art. 129 c.p
art. 444 c.p
129 c.p.p., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; rilevato che tale motivo è stato proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PORTOLANO MARIA nato a NAPOLI il 09/04/1961 ESPOSITO MICHELE nato a NAPOLI il 28/05/1956 avverso la sentenza del 13/04/2022 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREtdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che Portolano Maria e Esposito Michele deducono la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine al mancato accertamento di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; rilevato che tale motivo è stato proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen