Ordinanza — n. 7445/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIACENTI FABIOLA nato a ROMA il 27/12/1989 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che Piacenti Fabiola deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo alla mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dalla norma in esame; considerato che il motivo è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui la riduzione premiale della pena prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 deve essere la conseguenza di una utile collaborazione, che dal reato già consumato tragga occasione per rivelazioni idonee in concreto ad evitare altri delitti (Sez. 6, n. 9381 del 30/03/1994, dep. 31/08/1994, Bozzi, Rv. 199517), ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del'attenuante in esame in quanto l'imputata si era limitata a consegnare spontaneamente la droga agli operanti, rifiutandosi di rivelare qualunque informazione in suo possesso circa il fornitore e/o il destinatario dello stupefacente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7445/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo alla mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dalla norma in esame; considerato che il motivo è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui la riduzione premiale della pena prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 deve essere la conseguenza di una utile collaborazione, che dal reato già consumato tragga occasione per rivelazioni idonee in concreto ad evitare altri delitti (Sez. 6, n. 9381 del 30/03/1994, dep. 31/08/1994, Bozzi, Rv. 199517), ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del'attenuante in esame in quanto l'imputata si era limitata a consegnare spontaneamente la droga agli operanti, rifiutandosi di rivelare qualunque informazione in suo possesso circa il fornitore e/o il destinatario dello stupefacente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIACENTI FABIOLA nato a ROMA il 27/12/1989 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che Piacenti Fabiola deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo alla mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dalla norma in esame; considerato che il motivo è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui la riduzione premiale della pena prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 deve essere la conseguenza di una utile collaborazione, che dal reato già consumato tragga occasione per rivelazioni idonee in concreto ad evitare altri delitti (Sez. 6, n. 9381 del 30/03/1994, dep. 31/08/1994, Bozzi, Rv. 199517), ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del'attenuante in esame in quanto l'imputata si era limitata a consegnare spontaneamente la droga agli operanti, rifiutandosi di rivelare qualunque informazione in suo possesso circa il fornitore e/o il destinatario dello stupefacente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presid