Ordinanza — n. 7443/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 24/09/1975 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Catalano Alessandro, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena, è inammissibile poiché privo di specificità, prospettando deduzioni generiche che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha argomentato, in maniera non manifestamente illogica, lo scostamento dal minimo edittale sulla base della concreta gravità del fatto in ragione del quantitativo di sostanza stupefacente detenuto, della negativa condotta tenuta dall'imputato al momento della perquisizione, nonché dei precedenti penali anche specifici; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7443/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 24/09/1975 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Catalano Alessandro, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena, è inammissibile poiché privo di specificità, prospettando deduzioni generiche che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha argomentato, in maniera non manifestamente illogica, lo scostamento dal minimo edittale sulla base della concreta gravità del fatto in ragione del quantitativo di sostanza stupefacente detenuto, della negativa condotta tenuta dall'imputato al momento della perquisizione, nonché dei precedenti penali anche specifici; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende