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Ordinanza — n. 7442/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7442/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7442/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASSENNATO SALVATORE nato a CATANIA il 15/08/1992 avverso la sentenza del 07/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA7Leili375-57 riZe r -7ti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che Assennato Salvatore censura la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per il reato di cui all'art. 110 c.p. e 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; rilevato che tale motivo è stato proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

Regesto Legislator

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art. 110 c.p, art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7442/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 c.p. e 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; rilevato che tale motivo è stato proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

Parole chiave

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attenuazione della pena condono delle spese procedurali esame di cassazione controllo della commisurazione della pena pena convenzionale annullamento del lodo arbitrale

Disposizioni normative citate

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art. 110 c.p
art. 444 cod. proc. pen
309 del 1990, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; rilevato che tale motivo è stato proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASSENNATO SALVATORE nato a CATANIA il 15/08/1992 avverso la sentenza del 07/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA7Leili375-57 riZe r -7ti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che Assennato Salvatore censura la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per il reato di cui all'art. 110 c.p. e 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; rilevato che tale motivo è stato proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente