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Ordinanza — n. 7439/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal interest and error of law regarding evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7439/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Chiancone Angelo inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The appellant argued that the trial court erred in assessing witness credibility and improperly granted a suspended fine. The court rejected these claims, stating that evidence evaluation belongs to the trial judge and that the appellant lacked a legal interest in challenging the suspended penalty.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 113 cod. proc. pen.: Appeals against judgments imposing conditionally suspended pecuniary penalties are inadmissible due to the absence of a legally qualified interest, as the appellant cannot revoke the benefit to avoid future convictions.

Parole chiave

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inadmissible appeal suspended pecuniary penalty lack of legal interest evidence evaluation conditional suspension riscossione di pene pecuniarie revoca della sospensione condizionale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
197535); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 113 cod. proc. pen.
Art. 13 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
197535); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 39406 del 20/06/2013 - Germani
Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994 - Rusconi
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIANCONE ANGELO nato a MATERA il 17/01/1962 avverso la sentenza del 13/07/2022 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Chiancone Angelo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del teste Lanza Gerando Donato sul rilievo che gli elementi da lui riferiti sono privi di congruenza, concretezza e specificità, è inammissibile perché attiene alla valutazione delle prove ed ai profili ricostruttivi del fatto, riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua e non manifestamente illogica, come nella specie, avendo la Corte di merito logicamente motivato in ordine alle attendibilità delle prove che hanno portato all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, che censura la violazione di legge in relazione alla concessa sospensione condizionale della pena in quanto non richiesta, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna alla pena pecuniaria condizionalmente sospesa, con il quale l'imputato chiede revocarsi il beneficio allo scopo di preservarlo per eventuali future condanne, trattandosi di un interesse non giuridicamente qualificato e che, quindi, non può considerarsi meritevole di tutela (Sez. 3, n. 39406 del 20/06/2013 - dep. 24/09/2013, Germani, Rv. 256698; cfr. anche Sez.

U, n. 6563 del 16/03/1994 - dep. 02/06/1994, Rusconi, Rv. 197535); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il P