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Ordinanza — n. 7181/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7181/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7181/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I ricorsi proposti da Mercaldi Alessandro, Mascia Lombardi, Cataluddi Giuseppe, Mongella Michele e Mollica Adamo sono inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggia mento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Inoltre, per l'erronea qualificazione del fatto, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile:

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7181/2023 — snpen · Corte di Cassazione: «In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601). La qualificazione del fatto così come risultante nell'imputazione non risulta palesemente eccentrica o frutto di un errore.

Parole chiave

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esame di cassazione reati qualificati contro gli stupefacenti cessione legale dipendenza da sostanze alleggerimento della pena malattia psichica

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASCIA LOMBARDI NAZARIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 26/02/1986 CATALUDDI GIUSEPPE nato a SAN MARCO IN LAMIS il 04/06/1999 MERCALDI ALESSANDRO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 27/01/1983 MOLLICA ADAMO nato a SAN SEVERO il 01/07/1988 MONGELLA MICHELE nato a SAN SEVERO il 20/11/1977 avverso la sentenza del 30/05/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdato a iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti da Mercaldi Alessandro, Mascia Lombardi, Cataluddi Giuseppe, Mongella Michele e Mollica Adamo sono inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggia mento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Inoltre, per l'erronea qualificazione del fatto, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile:

«In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601). La qualificazione del fatto così come risultante nell'imputazione non risulta palesemente eccentrica o frutto di un errore.

Si tratta di una valutazione di merito, del resto si discute sempre di numerose cessioni. La determinazione della pena o il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, inoltre, non può considerarsi motivo di ricorso in cassazione se non per una pena illegale, neanche prospettata nei ricorsi. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen