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Ordinanza — n. 7178/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7178/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7178/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REDI ORAZIO nato a ROMA il 27/04/1989 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 34708_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Redi Orazio che contesta la correttezza della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui agli artt. 73, co. 5, DPR 309/1990 con riguardo alla valutazione della prova del fatto di reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito (si veda, in particolare, pag. 4), avendo la sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, dato rilievo - ai fini dell'affermazione della penale responsabilità — al dato ponderale, al quantitativo di sostanza stupefacente pari a grammi 13,2 di cocaina, alle modalità di custodia, al luogo di rinvenimento (Piazza dell'Archeologia - nota piazza di spaccio) e al fatto che l'imputato si sia dato alla fuga cercando di disfarsi della sostanza, circostanze queste che destituiscono di fondamento la versione del ricorrente circa la detenzione per conto e nell'interesse di altri.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 7178/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Motivazione, pertanto, che non è né manifestamente illogica né contraddittoria, unici vizi rilevabili in questa sede. Rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena è manifestamente infondato avendo la corte territoriale congruamente motivato sul punto (cfr. pag.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti aggravamento della pena consumo di canapa maggiorazione dissuasiva proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REDI ORAZIO nato a ROMA il 27/04/1989 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 34708_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Redi Orazio che contesta la correttezza della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui agli artt. 73, co. 5, DPR 309/1990 con riguardo alla valutazione della prova del fatto di reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito (si veda, in particolare, pag. 4), avendo la sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, dato rilievo - ai fini dell'affermazione della penale responsabilità — al dato ponderale, al quantitativo di sostanza stupefacente pari a grammi 13,2 di cocaina, alle modalità di custodia, al luogo di rinvenimento (Piazza dell'Archeologia - nota piazza di spaccio) e al fatto che l'imputato si sia dato alla fuga cercando di disfarsi della sostanza, circostanze queste che destituiscono di fondamento la versione del ricorrente circa la detenzione per conto e nell'interesse di altri.

Motivazione, pertanto, che non è né manifestamente illogica né contraddittoria, unici vizi rilevabili in questa sede. Rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena è manifestamente infondato avendo la corte territoriale congruamente motivato sul punto (cfr. pag.

5) e individuato la pena in misura superiore al limite minimo edittale in ragione della tipologia di sostanza, trattandosi di cocaina, del relativo grado di purezza (79%) e del numero di dosi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de