Ordinanza — n. 7176/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DHAWADI RAMZI nato il 15/06/1984 avverso la sentenza del 12/05/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO Glet-e-erevisTrerfle-Parte udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 34693_22 Ritenuto che il ricorrente Dhawadi Ramzi deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento in relazione ex art. 129 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod.proc.pen, art. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 7176/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 34693_22 Ritenuto che il ricorrente Dhawadi Ramzi deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento in relazione ex art. 129 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DHAWADI RAMZI nato il 15/06/1984 avverso la sentenza del 12/05/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO Glet-e-erevisTrerfle-Parte udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 34693_22 Ritenuto che il ricorrente Dhawadi Ramzi deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento in relazione ex art. 129 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consig 77 e tensore Il Presi