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Ordinanza — n. 7173/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7173/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7173/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHEMBRI ANTONIO nato a LICATA il 04/07/1968 avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Schembri Antonio, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l'omessa presentazione delle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2010, è meramente riproduttivo di profilo di censure già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7173/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l'omessa presentazione delle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2010, è meramente riproduttivo di profilo di censure già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito.

Parole chiave

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omissione del contribuente dichiarazione fiscale tardiva omissione della contabilità inchiesta per sottrazione d'imposta assistenza amministrativa fiscale comunicazione fiscale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHEMBRI ANTONIO nato a LICATA il 04/07/1968 avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Schembri Antonio, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l'omessa presentazione delle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2010, è meramente riproduttivo di profilo di censure già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito.

La sentenza impugnata ha rilevato che, seppur corrispondesse al vero che dal gennaio 2011 era stato nominato un amministratore giudiziario, il sequestro di prevenzione disposto riguardava unicamente le quote sociali, sicchè i poteri gestori e la legale rappresentanza erano rimaste in capo all'imputato il quale era il soggetto obbligato a presentare le dichiarazioni fiscali alla data di scadenza del 30/12/2011. La sentenza risulta correttamente motivata e giuridicamente corretta in quanto, in tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente è direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte (Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201 - 01).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2022 Il Consigl esensore Il Pres