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Ordinanza — n. 7171/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfoundedness of grounds regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7171/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Russo Salvatore inadmissible due to the manifest unfoundedness of the grounds presented. The lower court had adequately motivated its decision on the punitive treatment, noting that generic mitigating circumstances could not be recognized given the gravity of the facts and the defendant's detention status. Consequently, the court ruled that these substantive evaluations were unchallengeable in the legality phase, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on manifestly unfounded grounds are inadmissible, and substantive evaluations on sentencing congruity and recidivism are unchallengeable in the legality phase.

Parole chiave

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manifest unfoundedness legality phase sentencing congruity recidivism evaluation inadmissible appeal procedural costs unchallengeable merits imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO SALVATORE nato a CASERTA il 14/04/1976 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTE() SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Russo Salvatore è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando che la pena risulta congrua ai fatti e che le circostanze attenuanti generiche non possono riconoscersi in relazione alla gravità del fatto e alla personalità del ricorrente che deteneva la droga nella casa dove si trovava agli arresti domiciliari; inoltre, la recidiva doveva applicarsi in relazione alle precedenti sette condanne che denotano una maggiore pericolosità. Si tratta di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivate. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il