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Ordinanza — n. 7170/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7170/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7170/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIBINOVIC DAJA nato il 10/11/1984 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; ì Ritenuto che con il primo motivo di ricorso di Sibinovic Daja censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata assoluzione con formula piena per la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 44 lett. b d.lgs. 380/2001 contestatagli al capo a) e con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 349, co. 1 e 2, c.p. contestato al capo b);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7170/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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diritto alla riparazione dell'opera lavoro accessorio restituzioni alla produzione motivi di cassazione continuazione dell'esecuzione condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIBINOVIC DAJA nato il 10/11/1984 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; ì Ritenuto che con il primo motivo di ricorso di Sibinovic Daja censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata assoluzione con formula piena per la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 44 lett. b d.lgs. 380/2001 contestatagli al capo a) e con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 349, co. 1 e 2, c.p. contestato al capo b);

Rilevato che il suesposto motivo nqn è consentito dalla legge in sede di legittimità trattandosi di censure certamente inammissibili nel giudizio di cassazione, in quanto riproduttive di doglianze già proposte con il gravame di merito e adeguatamente vagliate e disattese con non illogica, puntuale, motivazione dalla sentenza impugnata, con le cui argomentazioni il ricorrente neppure adeguatamente si confronta, avendo i giudici di merito argomentato, richiamando consolidati orientamenti di legittimità, la ricorrenza dei reati contestati, in considerazione della prosecuzione dei lavori, configurandosi la fattispecie in caso di interventi di finitura di un preesistente manufatto, già oggetto di sequestro) su cui sono state realizzate le opere sine titolo;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso è inammissibile trattandosi di doglianza che non è stata devoluta in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva, stante il fatto che, «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud. (dep. 18/01/2019), Di Fenza, Rv. 274346);

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il nsigliere es ensore