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Ordinanza — n. 7169/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7169/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7169/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLICA ADAMO nato a SAN SEVERO il 01/07/1988 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI( dato avviso alle partii "- n udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che il ricorrente Mollica Adamo deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità per i reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 2, 4 e 7 L. n. 895/67, 81 co. 1 c.p. e 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990, a fronte dell'intervento, tra le parti, di un concordato ex art. 599 bis c.p.;

Regesto Legislator

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art. 599 bis c.p, art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7169/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1. Quanto ai vizi denunciabili si è affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti concorso materiale di reati gravi addebiti penali aggravamento della pena violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis c.p
309/1990, a fronte dell'intervento, tra le parti, di un concordato ex art. 599 bis c.p.;
art. 599 bis cod. proc. pen
Quanto ai vizi denunciabili si è affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLICA ADAMO nato a SAN SEVERO il 01/07/1988 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI( dato avviso alle partii "- n udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che il ricorrente Mollica Adamo deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità per i reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 2, 4 e 7 L. n. 895/67, 81 co. 1 c.p. e 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990, a fronte dell'intervento, tra le parti, di un concordato ex art. 599 bis c.p.;

Considerato che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1. Quanto ai vizi denunciabili si è affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Considerato che il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la mancanza di motivazione, rispetto ad una pena concordata, è inammissibile, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01).

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così dec