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Ordinanza — n. 7165/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7165/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7165/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Santini Simone, come integrato da memoria, risulta inammissibile; i motivi di ricorso sono generici e reiterano i motivi di appello senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza; La decisione impugnata (unitamente alla sentenza di primo grado, in doppia conforme) esclude un uso personale dello stupefacente in quanto lo stesso (di quantità considerevole per circa 171 dosi singole medie) è stato rinvenuto unitamente a strumenti per il peso; inoltre era conservato in un appartamento e più volte il ricorrente è stato notato "effettuare la spola tra il suo appartamento e la via pubblica"; era fermato, infatti, il giorno del controllo con addosso alcune dosi di stupefacente.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7165/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto da Santini Simone, come integrato da memoria, risulta inammissibile; i motivi di ricorso sono generici e reiterano i motivi di appello senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza; La decisione impugnata (unitamente alla sentenza di primo grado, in doppia conforme) esclude un uso personale dello stupefacente in quanto lo stesso (di quantità considerevole per circa 171 dosi singole medie) è stato rinvenuto unitamente a strumenti per il peso; inoltre era conservato in un appartamento e più volte il ricorrente è stato notato "effettuare la spola tra il suo appartamento e la via pubblica"; era fermato, infatti, il giorno del controllo con addosso alcune dosi di stupefacente.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti alleggerimento della pena doppia punibilità sanzioni penali attenuazione della pena guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3000, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTINI SIMONE nato a ROMA il 22/01/1979 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Santini Simone, come integrato da memoria, risulta inammissibile; i motivi di ricorso sono generici e reiterano i motivi di appello senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza; La decisione impugnata (unitamente alla sentenza di primo grado, in doppia conforme) esclude un uso personale dello stupefacente in quanto lo stesso (di quantità considerevole per circa 171 dosi singole medie) è stato rinvenuto unitamente a strumenti per il peso; inoltre era conservato in un appartamento e più volte il ricorrente è stato notato "effettuare la spola tra il suo appartamento e la via pubblica"; era fermato, infatti, il giorno del controllo con addosso alcune dosi di stupefacente.

2. Il secondo motivo risulta generico e, comunque, manifestamente infondato in quanto il Tribunale non ha applicato nessun aumento di pena per la recidiva. Manca, pertanto l'interesse all'impugnazione.

3. Anche il terzo motivo è generico e la Corte di appello motiva il trattamento sanzionatorio ritenendo congrua la pena, peraltro al di sotto della media edittale e riducendo, comunque, quella inflitta dal Tribunale. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3000, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis