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Ordinanza — n. 7164/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7164/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7164/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Ansovini Riccardo Ranierb risulta inammissibile; l'unico motivo di ricorso è generico e non si confronta con le motivazioni della sentenza; La decisione impugnata (unitamente alla sentenza di primo grado, in doppia conforme) esclude un uso personale dello stupefacente in quanto lo stesso (di quantità considerevole per circa 340 dosi singole medie) è stato rinvenuto unitamente a strumenti e materiali per il confezionamento; inoltre era conservato in un appartamento tenuto nascosto dal ricorrente e scoperto solo per idonei servizi di appostamento della PG. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3000, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7164/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3000, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti ricettazione porto abusivo di armi immissione di sostanze traffico qualificato di eroina

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3000, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSOVINI RICCARDO RANIERO nato a ROMA il 31/03/1982 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Ansovini Riccardo Ranierb risulta inammissibile; l'unico motivo di ricorso è generico e non si confronta con le motivazioni della sentenza; La decisione impugnata (unitamente alla sentenza di primo grado, in doppia conforme) esclude un uso personale dello stupefacente in quanto lo stesso (di quantità considerevole per circa 340 dosi singole medie) è stato rinvenuto unitamente a strumenti e materiali per il confezionamento; inoltre era conservato in un appartamento tenuto nascosto dal ricorrente e scoperto solo per idonei servizi di appostamento della PG. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3000, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16