Ordinanza — n. 7158/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOMONTE GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/08/1981 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Bellomonte Giuseppe deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena per il reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/90, avendo il giudice effettuato un aumento eccessivo e ingiustificato per la recidiva; Considerato che il motivo è da ritenersi non consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; nel caso di specie, il giudice di merito ha affermato che dalla sostanza illecita detenuta potevano trarsi ben 2005 dosi singole e che la condotta collaborativa posta in essere è frutto di valutazioni strategiche, peraltro prese in considerazione, non ritenendo proporzionato un trattamento sanzionatorio prossimo al minimo edittale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7158/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOMONTE GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/08/1981 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Bellomonte Giuseppe deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena per il reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/90, avendo il giudice effettuato un aumento eccessivo e ingiustificato per la recidiva; Considerato che il motivo è da ritenersi non consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; nel caso di specie, il giudice di merito ha affermato che dalla sostanza illecita detenuta potevano trarsi ben 2005 dosi singole e che la condotta collaborativa posta in essere è frutto di valutazioni strategiche, peraltro prese in considerazione, non ritenendo proporzionato un trattamento sanzionatorio prossimo al minimo edittale;
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente