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Ordinanza — n. 7155/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7155/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7155/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIOLO MAURIZIO nato a PALERMO il 16/07/1971 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Caiolo Maurizio deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena in sede di diniego delle attenuanti generiche per il reato di cui agli artt. 80, comma 2, e 73, comma 4, D.P.R. 309/90; Rilevato che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché privo di specificità in quanto prospetta doglianze generiche senza enunciazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono l'impugnazione, nonché poiché inerente al trattamento punitivo in quanto sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; in specie, la determinazione della pena è avvenuta attraverso un iter argomentativo che ha tenuto in debito conto il quantitativo di stupefacente rinvenuto, il luogo pubblico (Ospedale Civico di Palermo) in cui avveniva la detenzione illecita, la personalità dell'imputato (la mancanza di effettivo pentimento), nonché l'arresto in flagranza.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 7155/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Motivazione tutt'altro che omessa e corretta, dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze consumo di canapa tossicodipendenza aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIOLO MAURIZIO nato a PALERMO il 16/07/1971 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Caiolo Maurizio deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena in sede di diniego delle attenuanti generiche per il reato di cui agli artt. 80, comma 2, e 73, comma 4, D.P.R. 309/90; Rilevato che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché privo di specificità in quanto prospetta doglianze generiche senza enunciazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono l'impugnazione, nonché poiché inerente al trattamento punitivo in quanto sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; in specie, la determinazione della pena è avvenuta attraverso un iter argomentativo che ha tenuto in debito conto il quantitativo di stupefacente rinvenuto, il luogo pubblico (Ospedale Civico di Palermo) in cui avveniva la detenzione illecita, la personalità dell'imputato (la mancanza di effettivo pentimento), nonché l'arresto in flagranza.

Motivazione tutt'altro che omessa e corretta, dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il copsigliere1etensore Il Pres