Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7153/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7153/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7153/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il ricorso proposto da Salvatore Mazzamuto è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità del motivo. Prospetta una violazione di legge relativamente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello sulla ritenuta recidiva, in quanto l'impugnazione non si confrontava con la motivazione della decisione di primo grado. Per il ricorrente la rinuncia alla applicazione della recidiva da parte del P.M. di udienza sarebbe ostativa all'applicazione della recidiva. La recidiva, trattandosi di un'aggravante, una volta contestata non è nella disponibilità dell'accusa e la richiesta, del Pubblico Ministero, di non applicarla non era vincolante per il giudice. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7153/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Prospetta una violazione di legge relativamente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello sulla ritenuta recidiva, in quanto l'impugnazione non si confrontava con la motivazione della decisione di primo grado. Per il ricorrente la rinuncia alla applicazione della recidiva da parte del P.M. di udienza sarebbe ostativa all'applicazione della recidiva. La recidiva, trattandosi di un'aggravante, una volta contestata non è nella disponibilità dell'accusa e la richiesta, del Pubblico Ministero, di non applicarla non era vincolante per il giudice. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio revoca della sospensione condizionale restituzione dei sussidi statali ripudiazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZAMUTO SALVATORE nato a CARINI il 05/03/1990 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Salvatore Mazzamuto è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità del motivo.

2. Prospetta una violazione di legge relativamente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello sulla ritenuta recidiva, in quanto l'impugnazione non si confrontava con la motivazione della decisione di primo grado. Per il ricorrente la rinuncia alla applicazione della recidiva da parte del P.M. di udienza sarebbe ostativa all'applicazione della recidiva. La recidiva, trattandosi di un'aggravante, una volta contestata non è nella disponibilità dell'accusa e la richiesta, del Pubblico Ministero, di non applicarla non era vincolante per il giudice. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il