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Ordinanza — n. 7151/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7151/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7151/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Serio Francesco è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Prospetta nel primo motivo un vizio della motivazione ma non specifica dove e perché.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7151/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Prospetta nel primo motivo un vizio della motivazione ma non specifica dove e perché.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena sanzioni pecuniarie motivi di cassazione motivi di rigore recupero delle spese esecutive cosa generica

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERIO FRANCESCO nato a TARANTO il 24/02/1962 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Serio Francesco è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

2. Prospetta nel primo motivo un vizio della motivazione ma non specifica dove e perché.

3. la sentenza impugnata, poi, adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei numerosi precedenti specifici dell'imputato. Si tratta di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivate. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16