Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7150/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible against a settlement sentence lacking specific legal qualification reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7150/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the lower court's settlement sentence did not explicitly address the absence of acquittal grounds or alternative legal qualifications. The appellant argued the legal characterization was incorrect, but the court held that settlements under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure inherently waive such objections. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are inadmissible if they challenge the legal qualification of the facts, as the settlement agreement implies a waiver of all such grievances, with the sole exception of illegal sentencing.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement sentence cassation appeal legal qualification waiver of grievances inadmissible appeal Code of Criminal Procedure acquittal grounds imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Il ricorso proposto da Prostamo Giuseppe risulta inammissibile in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod.
Art. 129 c.p.p.
con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art. 129, cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo" (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - Hoxha e altro
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - Casero
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 - LEONE DAMIANO
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROSTAMO GIUSEPPE nato a MILETO il 12/04/1985 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato a iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTE) SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Prostamo Giuseppe risulta inammissibile in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art. 129, cod. proc. pen. o su una diversa qualificazione giuridica del fatto o sulla pena concordata (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - dep. 05/07/2018, Hoxha e altro, Rv. 27375501; vedi anche Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 27319401). Del resto, "E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.

In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo" (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 - dep. 08/10/2019, LEONE DAMIANO, Rv. 27719601). La qualificazione giuridica del fatto non risulta, peraltro, eccentrica o palesemente errata (il ricorrente ritiene nel ricorso in cassazione un uso personale, che è cosa comunque diverso dalla qualificazione giuridica essendo l'uso personale non punibile penalmente).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C