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Ordinanza — n. 7149/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7149/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7149/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELSAYED ROSHDI ABDALLA MOHAMED nato il 04/02/1968 avverso la sentenza del 28/04/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO( dato avviso alle parti; 11 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che il ricorrente Elsayed Roshidi Abdalla Mohamed deduce, con un primo motivo, violazione di legge e vizio motivazione in ordine all'assenza del dolo del reato di cui all'art. 291 bis D.P.R. 43/1973 contestatogli per non aver tenuto un comportamento fraudolento finalizzato a sottrarre la merce al diritto di confine e, con secondo motivo, il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;

Regesto Legislator

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art. 291 bis D.P.R. 43/1973, art. 129 c.p, art. 444 c.p; Ordinanza — n. 7149/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che tali sono stati proposti è avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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contraffazione di merci eccezione di illegalità difesa contro le pratiche commerciali illecite confisca dei proventi di reato contrabbando di guerra importazione illegale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 291 bis D.P.R. 43/1973
art. 129 c.p
43/1973 contestatogli per non aver tenuto un comportamento fraudolento finalizzato a sottrarre la merce al diritto di confine e, con secondo motivo, il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art.
art. 444 c.p
129 c.p.p., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELSAYED ROSHDI ABDALLA MOHAMED nato il 04/02/1968 avverso la sentenza del 28/04/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO( dato avviso alle parti; 11 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che il ricorrente Elsayed Roshidi Abdalla Mohamed deduce, con un primo motivo, violazione di legge e vizio motivazione in ordine all'assenza del dolo del reato di cui all'art. 291 bis D.P.R. 43/1973 contestatogli per non aver tenuto un comportamento fraudolento finalizzato a sottrarre la merce al diritto di confine e, con secondo motivo, il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;

Rilevato che tali sono stati proposti è avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente