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Ordinanza — n. 7148/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7148/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7148/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIANCO CIRO nato a TORRE DEL GRECO il 19/08/1976 BIANCO GIOVANNI nato a TORRE DEL GRECO il 18/08/1978 avverso la sentenza del 13/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORRE ANNUNZIATAéterttraVV~4~Ft:it udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 34333_22 Ritenuto che i ricorsi di Bianco Ciro e Bianco Giovanni, con cui deducono l'omessa motivazione in ordine alla confisca delle somme oggetto di sequestro in relazione a plurime violazioni di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., sono inammissibili poiché privi d'interesse non avendo il giudice di merito adottato alcuna statuizione in ordine alla somma di denaro che si assume essere stata sequestrata; Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 7148/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 34333_22 Ritenuto che i ricorsi di Bianco Ciro e Bianco Giovanni, con cui deducono l'omessa motivazione in ordine alla confisca delle somme oggetto di sequestro in relazione a plurime violazioni di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., sono inammissibili poiché privi d'interesse non avendo il giudice di merito adottato alcuna statuizione in ordine alla somma di denaro che si assume essere stata sequestrata; Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese notifica tardiva dei difetti tempestività dell'inoltro opposizione tardiva allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIANCO CIRO nato a TORRE DEL GRECO il 19/08/1976 BIANCO GIOVANNI nato a TORRE DEL GRECO il 18/08/1978 avverso la sentenza del 13/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORRE ANNUNZIATAéterttraVV~4~Ft:it udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 34333_22 Ritenuto che i ricorsi di Bianco Ciro e Bianco Giovanni, con cui deducono l'omessa motivazione in ordine alla confisca delle somme oggetto di sequestro in relazione a plurime violazioni di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., sono inammissibili poiché privi d'interesse non avendo il giudice di merito adottato alcuna statuizione in ordine alla somma di denaro che si assume essere stata sequestrata; Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consi e stensore Il President