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Ordinanza — n. 7144/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7144/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7144/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I motivi di ricorso proposti da Etim Samuel risultano manifestamente infondati in quanto generici, in fatto e reiterativi dei motivi di appello, non criticano le argomentazioni della sentenza impugnata; La decisione (unitamente alla sentenza di primo grado, in doppia conforme) esclude la sussistenza dell'ipotesi del quinto comma dell'art. 73, T.U. stup., perché la condotta del ricorrente, che ricopriva un ruolo preminente rispetto ai coimputati, era dotata di una potenzialità diffusiva di eroina in modo massiccio, così come emerso dalle intercettazioni telefoniche.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7144/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, T.U. stup., perché la condotta del ricorrente, che ricopriva un ruolo preminente rispetto ai coimputati, era dotata di una potenzialità diffusiva di eroina in modo massiccio, così come emerso dalle intercettazioni telefoniche.

Parole chiave

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protezione delle comunicazioni corrispondenza con il difensore spionaggio nel diritto penale registrazione clandestina di conversazioni comunicazione degli elementi a carico prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3000, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETIM SAMUEL nato il 19/04/1984 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso proposti da Etim Samuel risultano manifestamente infondati in quanto generici, in fatto e reiterativi dei motivi di appello, non criticano le argomentazioni della sentenza impugnata; La decisione (unitamente alla sentenza di primo grado, in doppia conforme) esclude la sussistenza dell'ipotesi del quinto comma dell'art. 73, T.U. stup., perché la condotta del ricorrente, che ricopriva un ruolo preminente rispetto ai coimputati, era dotata di una potenzialità diffusiva di eroina in modo massiccio, così come emerso dalle intercettazioni telefoniche.

2. Anche i motivi sulla responsabilità e per la prova del concorso (art.110 cod. pen.) risultano generici in quanto la Corte di appello analizza dettagliatamente il contenuto delle intercettazioni e le consegne della droga, rilevando che le telefonate per il loro contenuto cripto non potevano riferirsi a contatti semplici e legali tra connazionali. Del resto, l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni risulta una valutazione di meritoi sindacabile in cassazione solo se fossero palesemente travisate.

3. Generico anche l'ultimo motivo sul trattamento sanzionatorio per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in quanto la Corte di appello evidenzia l'assenza di elementi positivi (tale non potendosi ritenere l'interrogatorio dell'imputato che negava i fatti riferendo come i contatti frequenti telefonici con i coimputati erano dovuti a lecita frequentazione dei connazionali) e il ruolo di preminenza del ricorrente nell'organizzazione degli acquisti e rivendita della droga. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. La pena risulta, comunque, determinata al di sotto della media edittale. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3000, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. i

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C